Il caso riguarda un detenuto in regime differenziato che ha richiesto la liberazione anticipata speciale, un beneficio temporaneo introdotto per contrastare il sovraffollamento carcerario. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la richiesta poiche il detenuto era condannato per reati ostativi, esclusi per legge da tale agevolazione. Il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando una disparità di trattamento e invocando l'applicazione retroattiva di norme piu favorevoli. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità dell'esclusione. I giudici hanno chiarito che la liberazione anticipata speciale aveva una finalità puramente deflattiva, incompatibile con la pericolosità sociale dei soggetti condannati per reati gravi e sottoposti a rigido isolamento. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed e stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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