La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice del rinvio, nel decidere una causa, deve liquidare le spese legali di tutte le fasi del processo, comprese quelle relative al giudizio di rinvio stesso. In caso di omissione, la Cassazione può intervenire direttamente e liquidare le spese se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. La decisione si basa sul principio della soccombenza virtuale e sull'esito complessivo della lite, garantendo l'economia processuale. Il ricorso del contribuente è stato accolto, mentre quello dell'Amministrazione Finanziaria è stato respinto.
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