Un condominio ha citato in giudizio il direttore dei lavori per vizi e difetti. L'impresa appaltatrice, chiamata in causa, ha chiesto il pagamento del saldo. La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha negato la "compensazione impropria" tra il credito dell'impresa e i costi per i difetti, poiché la domanda riconvenzionale del condominio era stata dichiarata inammissibile con decisione passata in giudicato. La Cassazione ha confermato, stabilendo che senza una domanda ammissibile sui vizi, il giudice non può effettuare l'accertamento contabile del dare/avere.
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