La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento per reati di droga. Gli imputati lamentavano un errore nel calcolo della pena per la continuazione, ma la Corte ha stabilito che tale doglianza non rientra tra i limitati motivi di impugnazione previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non configurando una 'pena illegale'. Di conseguenza, il ricorso inammissibile patteggiamento ha portato alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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