La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27014/2024, ha ribadito i rigidi limiti per l'impugnazione delle sentenze di patteggiamento. In un caso riguardante due imputati, la Corte ha dichiarato il loro ricorso inammissibile poiché basato su un generico vizio di motivazione, un motivo non previsto dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La decisione sottolinea che l'appello contro il patteggiamento è possibile solo per specifiche violazioni di legge, escludendo contestazioni sulla logicità delle argomentazioni del giudice. Di conseguenza, il ricorso inammissibile per patteggiamento ha portato alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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