La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile in un caso di patteggiamento. Un Lavoratore aveva ricevuto una condanna per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale tramite accordo con la Procura. La sua difesa ha presentato ricorso, contestando la violazione dell'Art. 129 c.p.p. La Suprema Corte ha ribadito che, dopo un patteggiamento, il ricorso è limitato a specifici motivi (come vizi della volontà o illegalità della pena), escludendo difetti di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, a meno che non siano evidenti. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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