Un Imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento. L'Imputato contestava la mancata pronuncia di proscioglimento, la congruità della pena e l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito che, dopo la riforma del 2017, i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono molto limitati. Essi riguardano solo vizi specifici come l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto (solo se manifesta) e l'illegalità della pena. Le doglianze dell'Imputato non rientravano in questi limiti. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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