Un imputato, che aveva concordato una pena (patteggiamento) per reati di ricettazione e possesso di chiavi alterate, ha presentato ricorso in Cassazione. Lamentava la mancanza di motivazione sulla congruità della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha chiarito che, dopo una riforma del 2017, il ricorso contro sentenze di patteggiamento è ammesso solo per motivi specifici, come vizi della volontà o illegalità della pena, escludendo la mancanza di motivazione. L'esito è un ricorso inammissibile patteggiamento, con la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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