Un imputato, dopo aver concordato una pena di otto mesi tramite patteggiamento per un reato in materia di immigrazione, ha presentato ricorso in Cassazione. Egli sosteneva che la pena fosse eccessiva. La Corte ha stabilito che il ricorso era inammissibile. La legge, infatti, limita strettamente i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento. La contestazione sulla misura della pena, frutto di un accordo tra le parti, non rientra tra questi. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile patteggiamento, confermando la condanna e aggiungendo il pagamento di una sanzione economica per l'imputato.
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