La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 48130/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione presentato personalmente da un condannato. La decisione si fonda sull'art. 613 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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