La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imprenditore condannato per reati legati alla gestione societaria. L'imputato sosteneva di aver regolarmente istituito i registri aziendali, ma la Corte d'Appello aveva già evidenziato che l'unica prova della regolare tenuta delle scritture contabili consisteva nelle semplici dichiarazioni dello stesso imputato, prive di riscontri oggettivi. I giudici di legittimità hanno rilevato che il ricorso si limitava a riproporre gli stessi argomenti del precedente grado di giudizio, senza contestare in modo specifico le motivazioni della sentenza impugnata. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato la condanna dell'imputato, obbligandolo anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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