La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un soggetto condannato per il reato di truffa. L'imputato aveva contestato la decisione della Corte d'Appello lamentando un vizio di motivazione nel giudizio di responsabilità. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che l'impugnazione era affetta da una genericità estrema, non indicando in modo puntuale gli elementi di critica necessari per superare la motivazione della sentenza di secondo grado, giudicata invece logica e coerente. Di conseguenza, oltre al rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, confermando definitivamente la condanna per il reato di truffa.
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