La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso proposto contro una sentenza della Corte d'Appello di Catania. Il motivo della decisione risiede nella genericità delle censure mosse dal ricorrente, relative alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha stabilito che la motivazione, seppur sintetica, fornita dalla corte territoriale era sufficiente e priva di vizi logici, rendendo il ricorso generico e quindi inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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