La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso una condanna per resistenza. Il motivo, ritenuto un ricorso generico, contestava la quantificazione della pena senza addurre elementi concreti, a fronte di una sentenza che aveva motivato la sanzione, seppur di poco superiore al minimo, con la gravità della condotta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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