Un soggetto, condannato per ricettazione di un assegno, ha presentato ricorso straordinario sostenendo un errore di fatto della Cassazione riguardo al numero di serie dell'assegno. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, chiarendo che la doglianza non riguardava una svista percettiva, ma una richiesta di diversa valutazione giuridica delle prove. La sentenza distingue nettamente l'errore di fatto, rimediabile, dall'errore di giudizio, non censurabile con questo strumento.
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