Una società turistica ha contestato la proprietà di alcuni terreni basandosi sulla propria interpretazione del contratto di compravendita. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 27789/2025, ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'interpretazione del contratto da parte del giudice di merito è insindacabile se logica e plausibile. La Corte ha confermato che la valutazione che ha tenuto conto sia dei dati catastali che della planimetria allegata, ritenendoli coerenti, costituisce un accertamento di fatto non riesaminabile in sede di legittimità. La decisione sottolinea i limiti del sindacato della Cassazione sull'interpretazione del contratto.
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