La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile una richiesta di rimessione del processo per un duplice motivo. In primo luogo, l'istanza non era stata notificata a tutte le parti, inclusa la persona offesa dal reato. In secondo luogo, le motivazioni addotte, come una generica 'campagna stampa negativa', sono state ritenute vaghe e indeterminate. Di conseguenza, l'istante è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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