Richiesta di Rimessione: Attenzione alle Conseguenze dell’Inammissibilità
La richiesta di rimessione è uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento processuale penale, pensato per garantire l’imparzialità e la serenità del giudizio. Tuttavia, il suo utilizzo deve essere ponderato e fondato su presupposti concreti, pena severe conseguenze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una richiesta ritenuta infondata venga sanzionata, delineando i confini e le responsabilità per chi la presenta.
I Fatti del Caso
Un imputato, detenuto e sotto processo presso il Tribunale di Bari, presentava una richiesta di rimessione ai sensi dell’art. 45 del codice di procedura penale. Egli lamentava l’esistenza di una non meglio specificata ‘situazione ambientale’ che, a suo dire, sarebbe stata idonea a compromettere l’imparzialità del collegio giudicante e a pregiudicare il corretto svolgimento del processo. Il Tribunale di Bari, come da prassi, trasmetteva gli atti alla Corte di Cassazione, unica competente a decidere su tale istanza.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla richiesta di rimessione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato la richiesta e, con ordinanza, l’ha dichiarata inammissibile. La decisione è stata presa de plano, ovvero senza la necessità di fissare un’udienza formale, una procedura accelerata prevista per i casi di manifesta infondatezza. La conseguenza più rilevante per il proponente è stata la condanna al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’articolo 48, comma 6, del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua scelta basandosi su principi procedurali chiari. La procedura de plano, prevista dall’art. 127, comma 9, c.p.p., è applicabile quando la richiesta di rimessione appare palesemente priva dei requisiti di legge. In questo caso, l’istanza dell’imputato non specificava in modo concreto quali fossero le circostanze ambientali tali da minare la terzietà del giudice, rimanendo su un piano generico e non provato.
L’inammissibilità dell’istanza comporta, quasi automaticamente, l’applicazione della sanzione pecuniaria. Questa misura ha una duplice funzione: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, che causa un inutile dispendio di risorse giudiziarie; dall’altro, dissuadere la presentazione di future istanze meramente dilatorie o pretestuose.
Un aspetto di particolare interesse è la decisione della Corte di non condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Questa scelta è stata motivata dalla presenza di un ‘contrasto giurisprudenziale’ sulla questione, tanto che la materia è stata rimessa alle Sezioni Unite per una decisione definitiva. Ciò dimostra come, anche in una pronuncia di inammissibilità, il giudice tenga conto delle incertezze interpretative del diritto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la richiesta di rimessione è una garanzia seria, non uno strumento da utilizzare con leggerezza. Chi intende avvalersene deve presentare argomentazioni solide, dettagliate e verificabili, che dimostrino un reale e concreto pericolo per l’imparzialità del giudizio. In assenza di tali elementi, la richiesta non solo verrà respinta, ma comporterà anche una significativa sanzione economica. La decisione della Cassazione serve da monito, sottolineando la necessità di un uso responsabile degli strumenti processuali a tutela del corretto funzionamento della giustizia.
Cosa succede se una richiesta di rimessione del processo viene dichiarata inammissibile?
In caso di inammissibilità, il richiedente può essere condannato dalla Corte di Cassazione al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 48, comma 6, cod. proc. pen. Nel caso di specie, la somma è stata determinata in 3.000,00 euro.
Perché la Corte di Cassazione può decidere una richiesta di rimessione ‘de plano’?
La Corte può adottare una procedura semplificata ‘de plano’, ovvero senza udienza, quando l’istanza appare manifestamente infondata o priva dei requisiti di legge. Questa facoltà, prevista dall’art. 127, comma 9, cod. proc. pen., serve a velocizzare la definizione di ricorsi palesemente non accoglibili.
Nel caso esaminato, perché il ricorrente non è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali?
La Corte ha deciso di non disporre la condanna al pagamento delle spese processuali a causa di un ‘contrasto giurisprudenziale’ esistente sulla questione. Poiché la materia è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite per una soluzione definitiva, la Corte ha ritenuto opportuno non gravare il ricorrente di ulteriori costi in attesa di un chiarimento normativo.