L'Imputato, accusato di truffa, ha richiesto la rimessione del processo pendente presso il Tribunale di Chieti, lamentando una situazione ambientale idonea a compromettere l'imparzialità del giudizio. Tuttavia, l'istanza non è stata notificata alle altre parti del processo, violando le prescrizioni di legge. Una seconda istanza presentava una notifica non dimostrata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambe le richieste, poiché la notifica alle parti è un requisito obbligatorio e insostituibile. Di conseguenza, la Corte ha condannato l'istante al pagamento delle spese processuali e di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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