Una dirigente pubblica, imputata per truffa, ha richiesto la rimessione del processo ad altro tribunale, lamentando una presunta ostilità da parte dei magistrati dell'accusa. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarandola inammissibile. Secondo la Corte, i motivi personali o le presunte irregolarità procedurali non integrano la 'grave situazione locale' richiesta dalla legge, un presupposto eccezionale che deve essere esterno al processo e minacciare concretamente l'imparzialità del giudice. La sentenza ribadisce la natura restrittiva dell'istituto della rimessione del processo.
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