Rimessione del Processo: Niente Spese Processuali in Caso di Rigetto
La rimessione del processo è uno strumento di garanzia fondamentale nel nostro ordinamento, pensato per assicurare che ogni processo si svolga in un clima di serenità e imparzialità. Ma cosa accade se la richiesta di trasferimento viene respinta? La parte che l’ha presentata deve pagare le spese del procedimento? A questa domanda hanno risposto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con una recente e importante ordinanza, stabilendo che, in caso di rigetto o inammissibilità, non consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
I fatti del caso: una richiesta di trasferimento
La vicenda trae origine da un processo penale per reati tributari in corso presso il Tribunale di Verona. L’imputato, ritenendo che una “grave situazione locale” avesse compromesso l’imparzialità del collegio giudicante, ha presentato un’istanza di rimessione. La situazione era scaturita da un’accesa discussione in udienza tra il giudice e il difensore, a seguito della quale il Pubblico Ministero aveva chiesto di poter esaminare gli atti per valutare eventuali profili di responsabilità penale a carico del legale. Secondo la difesa, questo episodio aveva creato un clima di tensione e ostilità tale da impedire la serena prosecuzione del giudizio.
La questione giuridica e la rimessione del processo alle Sezioni Unite
La Terza Sezione Penale della Cassazione, inizialmente investita della questione, aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta per due motivi formali: la mancata notifica all’Agenzia delle Entrate, quale persona offesa, e la manifesta infondatezza delle ragioni addotte. Tuttavia, i giudici hanno rilevato l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto specifico delle conseguenze economiche del rigetto. Un orientamento sosteneva l’applicabilità delle norme generali sulle impugnazioni (art. 616 c.p.p.), che prevedono la condanna alle spese per la parte soccombente. Un altro, invece, riteneva che la disciplina speciale della rimessione (artt. 45 e ss. c.p.p.) fosse autosufficiente e, non menzionando le spese processuali, ne escludesse la condanna.
Per dirimere questo contrasto, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite.
Le motivazioni delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite hanno accolto il secondo orientamento, fornendo una chiara e dettagliata analisi della natura dell’istituto.
L’istituto della rimessione non è un’impugnazione
Il punto centrale della motivazione è la netta distinzione tra la richiesta di rimessione e un mezzo di impugnazione. Un’impugnazione (come l’appello o il ricorso per cassazione) contesta un provvedimento giudiziario già emesso. La rimessione del processo, invece, non contesta una decisione, ma la sussistenza delle condizioni ambientali e oggettive in cui il processo si sta svolgendo. È uno strumento volto a tutelare l’imparzialità dell’intero ufficio giudiziario e non a criticare l’operato di un singolo giudice in un atto specifico. La sua collocazione sistematica nel codice, tra le norme sulla competenza del giudice e non tra quelle sulle impugnazioni, conferma questa sua natura peculiare.
L’interpretazione letterale e sistematica delle norme
La Corte ha evidenziato che gli articoli da 45 a 49 del codice di procedura penale costituiscono un “sottosistema compiuto” che regola in modo esaustivo l’intera procedura di rimessione. In particolare, l’articolo 48, comma 6, prevede che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta, la Corte possa condannare la parte privata al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha carattere facoltativo e punitivo, ma la norma non fa alcun riferimento alla condanna per le spese processuali. Secondo il principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, se il legislatore avesse voluto prevedere anche la condanna alle spese, lo avrebbe esplicitamente indicato, come ha fatto in altre parti del codice (es. art. 616 c.p.p. per il ricorso per cassazione). L’assenza di tale previsione non è una lacuna, ma una scelta legislativa deliberata, data la specificità dell’istituto.
Conclusioni: il principio di diritto
Alla luce di queste considerazioni, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “Alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione del processo non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali”. Di conseguenza, pur dichiarando inammissibile la richiesta dell’imputato, la Corte lo ha condannato unicamente al pagamento di una somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, escludendo ogni addebito per le spese del procedimento.
In caso di rigetto di una richiesta di rimessione del processo, la parte richiedente deve pagare le spese processuali?
No. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che alla declaratoria di inammissibilità o di rigetto della richiesta di rimessione non consegue la condanna della parte al pagamento delle spese processuali, poiché la disciplina specifica dell’istituto (art. 48, comma 6, c.p.p.) non la prevede.
Perché la richiesta di rimessione del processo è diversa da un’impugnazione?
La richiesta di rimessione non contesta un provvedimento giudiziario già emesso, ma la sussistenza di gravi situazioni locali che possono minare l’imparzialità dell’intero ufficio giudiziario. Non è un rimedio contro un errore del giudice, ma una garanzia per assicurare la serenità del giudizio. Per questo non si applicano le norme generali sulle impugnazioni.
Cosa succede se la richiesta di rimessione non viene notificata alla persona offesa dal reato?
La mancata notifica della richiesta alle altre parti del processo, inclusa la persona offesa (anche se non costituita parte civile), è una violazione delle formalità previste dall’art. 46 c.p.p. e determina l’inammissibilità della richiesta stessa.