La Corte di Cassazione conferma la condanna per bancarotta fraudolenta a carico di un amministratore di fatto e dei suoi familiari, qualificati come concorrenti esterni (extranei). La sentenza chiarisce che per il concorso del terzo nel reato è sufficiente la consapevolezza di arrecare un pregiudizio ai creditori, senza necessità di conoscere lo stato di dissesto della società. Viene inoltre ribadita la distinzione con la meno grave ipotesi di ricettazione fallimentare, esclusa in caso di partecipazione attiva all'azione distrattiva. La Corte ha ritenuto provata la figura dell'amministratore di fatto sulla base di elementi sintomatici del suo inserimento organico nella gestione aziendale.
Continua »