L'imputato ha impugnato la sentenza che stabiliva la durata delle pene accessorie fallimentari in un anno e quattro mesi, contestando una coincidenza esatta con la pena principale. La difesa sosteneva che tale parità rappresentasse un automatismo vietato dalla giurisprudenza costituzionale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che, sebbene non esista un automatismo obbligatorio, il giudice di merito può liberamente quantificare le sanzioni accessorie nella stessa misura della sanzione principale, a patto che motivi adeguatamente la decisione applicando i criteri generali sulla gravità del fatto e sulla personalità del reo.
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