La Corte di Cassazione ha esaminato la **revoca patrocinio a spese dello Stato** per una Cittadina in un giudizio di separazione personale. Il Tribunale aveva confermato la revoca, ritenendo di poter riesaminare i requisiti di ammissibilità, inclusi i mezzi di prova. La Cassazione ha accolto il ricorso della Cittadina. Ha stabilito che la revoca del patrocinio può avvenire solo per specifiche ragioni (cambiamenti reddituali, mala fede o colpa grave, o rivalutazione della manifesta infondatezza della pretesa). La revoca era stata motivata dalla carenza di requisiti iniziali e insufficiente indicazione dei mezzi di prova, senza considerare che l'istanza di separazione era stata accolta. La Cassazione ha cassato l'ordinanza del Tribunale, rinviando la causa per un nuovo esame.
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