L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale proposta da una società energetica per i propri impianti, inserendo nel calcolo economico le torri di sostegno dei generatori. L'ente impositore considerava i tralicci come ordinarie costruzioni immobiliari ancorate al terreno. La società ha contestato la decisione, sostenendo la natura funzionale e impiantistica delle strutture. La Corte di Cassazione ha confermato l'annullamento dei provvedimenti fiscali. I giudici hanno stabilito che, ai fini della determinazione della rendita catastale parchi eolici, le torri non rientrano nella stima imponibile. Tali elementi costituiscono componenti attive della macchina produttrice per contrastare la spinta del vento, godendo della disciplina agevolativa che esenta i macchinari industriali dal prelievo catastale.
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