Un Lavoratore aveva ottenuto il Patrocinio a spese dello Stato in un processo penale, ma il beneficio era stato revocato. Il Lavoratore ha impugnato con successo la revoca davanti al Tribunale, che ha ripristinato il patrocinio. Tuttavia, il Tribunale non ha condannato lo Stato a pagare le spese legali sostenute dal Lavoratore per questa opposizione. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che, sebbene il difensore abbia diritto al compenso per l'attività di opposizione, lo Stato, già tenuto a coprire i costi del Patrocinio a spese dello Stato, non può essere condannato anche al pagamento delle spese processuali dell'opposizione stessa, per evitare una duplicazione di oneri a carico dell'erario.
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