Una cooperativa sociale ha chiesto il risarcimento dei danni a un Comune. Il Tribunale ha rigettato la domanda con ordinanza conclusiva di un procedimento sommario di cognizione. La cancelleria ha comunicato il testo integrale del provvedimento via PEC. La cooperativa ha proposto appello oltre il termine di trenta giorni da tale comunicazione, ritenendo applicabile il termine lungo di sei mesi. La Corte d'Appello ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, rigettando il ricorso. I giudici hanno chiarito che, nel procedimento sommario di cognizione, il termine breve di trenta giorni per impugnare decorre dalla notificazione della decisione o, se anteriore, dalla comunicazione di cancelleria del testo integrale, senza che rilevino le modifiche generali sulle notificazioni telematiche.
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