Una società di trasporti, dopo aver ottenuto un'ordinanza di pagamento contro un ente pubblico per oltre 1,2 milioni di euro più "interessi sino al soddisfo", ha avviato un'esecuzione forzata calcolando gli interessi legali al saggio maggiorato previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. Il giudice dell'esecuzione ha ridotto tali interessi al saggio ordinario (comma 1), decisione confermata in opposizione. La Cassazione, con questa ordinanza, ha rigettato il ricorso della società, stabilendo che se il titolo esecutivo menziona genericamente gli "interessi legali" senza specificare il saggio maggiorato, si deve applicare il tasso ordinario, non potendo il giudice dell'esecuzione integrare il titolo.
Continua »