La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha stabilito che la competenza a decidere sui ricorsi riguardanti la revoca del patrocinio a spese dello Stato, concesso in un procedimento penale, spetta alle sezioni penali della Corte stessa e non a quelle civili. Il caso riguardava la revoca del beneficio per superamento dei limiti di reddito, calcolati cumulando il reddito del richiedente con quello del figlio convivente. La Sezione Civile ha quindi declinato la propria competenza, rimettendo gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione alla sezione penale competente.
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