Un Lavoratore ha chiesto la revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, sostenendo che alcune assoluzioni per reati di ricettazione e tentata violenza privata avrebbero dovuto far cadere la misura. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che le assoluzioni invocate non erano sufficienti a inficiare il quadro di pericolosità sociale del Lavoratore. Questo quadro si basava su altre condanne, carichi pendenti e prescrizioni per reati diversi, principalmente di natura 'lucrogenetica' (come reati fallimentari, tributari, truffe e associazione per delinquere), che indicavano uno stile di vita finanziato da attività illecite. La Corte ha ribadito che il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, non per illogicità manifesta della motivazione, a meno che questa non sia inesistente o meramente apparente.
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