Un soggetto, sottoposto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ne chiedeva la riduzione della durata a seguito di un'assoluzione per un grave reato. La Corte d'Appello rigettava la richiesta, ritenendo la durata della misura non modificabile in quanto decisa con provvedimento definitivo. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, affermando che, ai sensi dell'art. 11 D.lgs. 159/2011, il giudice deve sempre poter rivalutare e rideterminare la durata della misura se i motivi originari vengono meno, anche parzialmente. La Cassazione ha quindi disposto un nuovo giudizio per la Corte d'Appello, che dovrà motivare sulla richiesta di riduzione durata misura di prevenzione.
Continua »