Un uomo, condannato per guida in stato di ebbrezza, ottiene la conversione della pena in lavori socialmente utili. Il Tribunale, però, revoca il beneficio perché l'uomo non ha svolto l'attività, adducendo di non aver trovato un ente disponibile e di essere nel frattempo finito ai domiciliari per un'altra causa. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione. I giudici supremi hanno stabilito che la ricerca dell'ente spetta al sistema giudiziario, non al condannato. Pertanto, la revoca del lavoro di pubblica utilità è stata ritenuta illegittima per difetto di motivazione, e il caso dovrà essere riesaminato.
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