Un imputato, condannato per guida in stato di ebbrezza a 58 giorni di lavoro di pubblica utilità, si è visto revocare la misura nonostante avesse svolto le ore necessarie. Il giudice dell'esecuzione aveva erroneamente contato i giorni di presenza (29) anziché le ore lavorate (116 ore, equivalenti a 58 giorni). La Corte di Cassazione ha annullato la revoca, stabilendo due principi fondamentali: il calcolo del lavoro di pubblica utilità si basa sulle ore (2 ore = 1 giorno) e la revoca della sanzione non è mai retroattiva, pertanto il lavoro già prestato deve essere scomputato dalla pena originaria.
Continua »