Il Giudice dell'esecuzione aveva negato l'estinzione del reato a un cittadino, ritenendo che la mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità fosse dovuta alla sua colpevole inerzia. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del cittadino, stabilendo che l'avvio del procedimento per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria, in particolare al Pubblico Ministero, e non al condannato. Di conseguenza, l'inattività degli uffici pubblici non può essere addebitata al cittadino come volontaria sottrazione alla pena. La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione precedente, ordinando un nuovo giudizio.
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