Nella causa per la divisione giudiziale di un immobile tra coeredi, il Tribunale disponeva inizialmente la vendita del bene. Successivamente, il nuovo giudice rinviava la causa per la decisione, ma in seguito emetteva una nuova ordinanza ordinando nuovamente la vendita. La Corte d'Appello dichiarava inammissibile l'impugnazione dei comproprietari, ritenendo il secondo provvedimento una semplice conferma del primo, ormai scaduto per i termini di ricorso. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il rinvio della causa per la decisione ha comportato la revoca implicita della prima ordinanza. Di conseguenza, la seconda ordinanza di vendita costituisce un atto del tutto nuovo e autonomamente impugnabile. I ricorrenti ottengono così l'annullamento della sentenza d'appello e il rinvio della causa per un nuovo esame del merito.
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