Un GIP aveva emesso un decreto di giudizio immediato contro due imputati. Successivamente, su richiesta della difesa, lo stesso GIP dichiarava la nullità del proprio decreto per omesso interrogatorio su alcuni capi d'accusa, restituendo gli atti al Pubblico Ministero. Il Procuratore della Repubblica ha ricorso in Cassazione, sostenendo l'abnormità della decisione del GIP. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che il GIP, dopo aver disposto il giudizio immediato, non può dichiarare la nullità del proprio decreto. Questo potere spetta al giudice del dibattimento. L'ordinanza del GIP è stata annullata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Savona per la prosecuzione del procedimento.
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