La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un cittadino condannato per evasione dagli arresti domiciliari. L'imputato lamentava la nullità del giudizio di secondo grado, svoltosi tramite il rito cartolare d'appello introdotto durante l'emergenza sanitaria, sostenendo che la cancelleria non avesse comunicato le conclusioni scritte del Procuratore Generale. La Suprema Corte ha tuttavia rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, agli atti risultava la prova di una regolare notifica via PEC effettuata cinque giorni prima dell'udienza. Di conseguenza, l'eccezione di nullità è stata ritenuta del tutto infondata in fatto. L'imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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