Il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la revoca dell'affidamento in prova per un soggetto sottoposto a custodia cautelare in carcere per reati legati agli stupefacenti. Il condannato ha impugnato la decisione, lamentando un automatismo illegittimo nella revoca. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la revoca dell'affidamento in prova non è automatica, ma richiede una valutazione discrezionale del giudice di merito. Nel caso specifico, il Tribunale ha motivato correttamente la decisione, evidenziando come la gravità dei nuovi reati contestati dimostrasse la totale mancanza di adesione del condannato al percorso di risocializzazione sin dall'inizio della misura alternativa. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
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