Il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da un condannato, poiché la sua pena residua superava il limite di quattro anni. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che il cumulo delle pene, essendo sopravvenuto rispetto alla sua domanda, dovesse essere sciolto per consentire la valutazione della misura alternativa sulla singola pena originaria. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, per il principio di unitarietà dell'esecuzione della pena, il cumulo non può essere sciolto. Di conseguenza, la pena complessiva da espiare rimane superiore al limite massimo consentito dalla legge per accedere al beneficio, determinando il rigetto definitivo della richiesta del Condannato.
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