Un avvocato ha contestato la revoca implicita del patrocinio a spese dello Stato per la sua cliente, vittima in un processo penale. Il Giudice di Pace aveva negato i compensi al difensore, ritenendo che la cliente avesse fornito dichiarazioni non veritiere, implicando una revoca del beneficio. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso del difensore, sostenendo che solo la parte assistita può impugnare la revoca. La Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la legittimazione a contestare la revoca del patrocinio a spese dello Stato spetta unicamente al beneficiario, non al suo legale. Il difensore può agire solo per la liquidazione dei compensi, se il beneficio non è stato revocato. Il ricorso è stato rigettato.
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