Un automobilista, condannato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente, ha contestato la validità del test alcolemico. Sosteneva che l'accusa non avesse provato la corretta revisione dello strumento. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiave sull'onere della prova etilometro. Non spetta all'accusa dimostrare preventivamente il buon funzionamento del dispositivo. È l'imputato che deve sollevare una contestazione specifica, indicando elementi concreti che facciano dubitare dell'affidabilità dell'apparecchio. Una semplice richiesta di visionare i documenti di revisione, senza ulteriori allegazioni, non è sufficiente a invalidare la prova. La condanna è stata quindi confermata.
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