La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 31817/2024, ha stabilito che l'obbligo di versare i contributi previdenziali, basato sul principio del minimale contributivo, sussiste anche quando la prestazione lavorativa non viene eseguita per cause non previste dalla legge o dai contratti collettivi, come accordi di sospensione tra le parti o assenze ingiustificate. La Corte ha ribadito l'autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello retributivo, cassando la precedente decisione della Corte d'Appello e rinviando la causa per un nuovo esame.
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