Un Imputato, condannato in primo grado in contumacia per bancarotta fraudolenta, non ricevette la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza. Nonostante ciò, partecipò attivamente al giudizio di appello e propose ricorso per Cassazione tramite i suoi difensori. Successivamente, l'Imputato chiese l'inefficacia della condanna per la mancata notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'attiva partecipazione dell'Imputato ai gradi successivi, con l'assistenza di difensori di fiducia e la proposizione di ricorsi, dimostra la sua piena conoscenza del procedimento. Questa condotta ha sanato il vizio della mancata notifica dell'estratto contumaciale, rendendo inammissibile la sua successiva contestazione.
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