Un uomo condannato per rapina e lesioni è rientrato volontariamente nel proprio Paese d'origine dopo la scarcerazione, perdendo i contatti con il proprio difensore di fiducia. Successivamente, il condannato ha presentato istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza d'appello, sostenendo l'impossibilità di comunicare con il legale per causa di forza maggiore. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta e la Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'allontanamento volontario all'estero è una libera scelta di vita e non costituisce un impedimento oggettivo, assoluto e insuperabile. La restituzione nel termine richiede infatti una situazione esterna e imprevedibile, non superabile con l'ordinaria diligenza.
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