Un automobilista acquista un'auto il cui cambio automatico si rompe per difetti costruttivi. L'acquirente chiede il risarcimento dei danni all'importatore italiano del veicolo, ritenendolo responsabile del difetto. I giudici di merito rigettano la domanda, escludendo che l'importatore possa essere considerato il produttore. La Corte di Cassazione conferma la decisione, chiarendo le regole sulla responsabilità del fornitore. Secondo la Corte, il distributore risponde dei danni da prodotto difettoso solo se non collabora all'identificazione del reale fabbricante. Nel caso specifico, l'importatore ha fornito gli elementi per individuare il costruttore effettivo, liberandosi da ogni accusa. L'automobilista perde il ricorso, ma le spese del giudizio vengono compensate tra le parti.
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