Una società ha richiesto il risarcimento dei danni allo Stato a causa di una legge, poi dichiarata incostituzionale, che aveva estinto le sue procedure esecutive. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, a differenza dei casi di violazione del diritto dell'Unione Europea, non sussiste una responsabilità dello Stato per i danni derivanti da leggi nazionali giudicate incostituzionali, in virtù del principio di insindacabilità dell'attività legislativa.
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