Un'azienda edile ha impugnato il sequestro preventivo per equivalente di oltre 11 milioni di euro, disposto in relazione al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche per lavori legati al Superbonus 110%. L'accusa contestava la falsa attestazione di lavori condominiali per oltre 25 milioni di euro, a fronte di interventi reali inferiori a 2,5 milioni. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda. I giudici hanno chiarito che i crediti d'imposta fittizi costituiscono profitto del reato e che la falsa asseverazione comporta la decadenza dall'intero beneficio fiscale. Di conseguenza, il sequestro preventivo per equivalente deve colpire l'intero importo del contributo statale indebitamente percepito, senza possibilità di scomputare i lavori eseguiti successivamente o i costi realmente sostenuti dall'impresa.
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