L'Imputato contestava l'efficacia di un decreto di citazione a giudizio per presunta scadenza dei termini di custodia cautelare. Il Tribunale del Riesame aveva respinto la sua richiesta di revoca delle misure cautelari, affermando che il decreto era stato emesso validamente. La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell'interruzione dei termini, l'emissione di un atto giudiziario come il decreto di citazione a giudizio richiede la sottoscrizione del magistrato e dell'ausiliario. Tuttavia, la mancanza della firma dell'ausiliario non rende l'atto nullo, ma una mera irregolarità. La data di emissione può essere provata anche con altri elementi certi, come il deposito di una lista prove. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il decreto fosse stato emesso in tempo, rigettando il ricorso dell'Imputato e confermando la validità delle misure cautelari.
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