L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento contro due società concessionarie di auto, contestando operazioni oggettivamente inesistenti. Secondo il fisco, i veicoli venivano venduti direttamente da privati a una terza società, senza che i passaggi intermedi attraverso le concessionarie fossero registrati al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso delle società. I giudici hanno confermato che la mancata trascrizione al PRA e l'assenza di prove contabili adeguate costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti dell'inesistenza delle vendite. Inoltre, avendo rifiutato la proposta di definizione agevolata, i ricorrenti sono stati condannati per responsabilità aggravata per abuso del processo. L'Agenzia delle Entrate vince definitivamente la causa, ottenendo la conferma delle imposte dovute e il risarcimento delle spese legali e delle sanzioni processuali.
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