Un Dirigente ha chiesto il rimborso delle trattenute subite sui propri compensi da incentivi aziendali, contestando l'applicazione del prelievo del dieci per cento. Il contribuente sosteneva che la propria azienda, operante nella gestione dei servizi di pagamento, non rientrasse nel settore finanziario in senso stretto e non svolgesse attività speculativa verso il pubblico. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della tassa. I giudici hanno stabilito che l'addizionale Irpef stock option si applica a tutti i dirigenti di imprese attive nel settore finanziario in senso ampio, inclusi gli istituti di pagamento. Risulta irrilevante la concreta produzione di effetti distorsivi sul mercato o il contratto collettivo applicato. Il Dirigente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e delle sanzioni per ricorso infondato.
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